Circ.
Min. interno N. 300/A/1/26352/1 0 1/3/3/9 del 3 agosto 2007 - Decreto Legge 3
agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni
operative per garantirne l’immediata applicazione.
Si rende
noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un decreto legge
recante modifiche urgenti al Codice della Strada, con l’espressa previsione che
il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Nel
trasmettere una copia informale del testo del citato provvedimento d’urgenza,
si forniscono le prime indicazioni applicative, con riserva di eventuali
ulteriori precisazioni.
1.
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GUIDA SENZA PATENTE
L’art 1 del
decreto-legge apporta modifiche all’art. 116 C.d.S in materia di patenti di
guida e, in particolare, novellando completamente il comma 13 dell’art 116,
stabilisce che la guida di motoveicoli o autoveicoli senza patente, con patente
revocata o mai rinnovata, costituisce nuovamente illecito penale di competenza
del Tribunale in composizione monocratica.
La norma
del decreto-legge mantiene in vita le disposizioni del successivo comma 18
dell’art 116 C.d.S che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo del veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o
con patente revocata.
Tuttavia,
quando consegue a reato, tale sanzione accessoria non trova una procedura di
attuazione specifica nel Codice della Strada, né, pare, che le disposizioni
dell’art 214 C.d.S, che detta una procedura per il fermo amministrativo
conseguente all’accertamento di un illecito amministrativo, siano compatibili
con la natura e la procedura di accertamento del reato previsto dalla nuova
formulazione dell’art 116 comma 13 C.d.S.
Pertanto,
in funzione dell’obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di
evitare che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori
conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di Procedura
Penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato,
provvederanno al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.
2.
LIMITAZIONI NELLA GUIDA DA PARTE DEI NEOPATENTATI
L’art 2 del
decreto-legge interviene in modo significativo sulle disposizioni dell’art 117
C.d.S, stabilendo che:
a) per la
guida dei motocicli nel nostro paese, valgono le limitazioni imposte al momento
del rilascio della patente di guida della categoria A ovvero della
sottocategoria A1, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la
materia. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i
primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara
previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L’assenza
di tali limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa
comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di
potenza superiore, esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel
primo biennio dal rilascio della patente.
b) per la
guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di
categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal
comma 2 dell’art 117 C.d.S, vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli
con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. La limitazione, che non
troverà applicazione in nessun caso nei confronti dei veicoli adibiti al
servizio di persone diversamente abili, autorizzati ai sensi dell’art 188
C.d.S, opera per i primi tre anni dal rilascio della patente B.
Occorre
precisare, tuttavia, che, mentre le limitazioni richiamate alla precedente
lettera a) ed introdotte nel comma 1 dell’art 117 C.d.S sono immediatamente
operative, quelle indicate nella lettera b), che sono contenute nel nuovo comma
2 bis dell’art 117 C.d.S, sono destinate ad operare solo nei confronti di
coloro che conseguiranno la patente dopo 180 giorni dalla pubblicazione del
decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Il comma 5
dell’art 117 C.d.S. è stato oggetto di modifiche normative tendenti,
soprattutto, ad aumentare l’entità della sanzione pecuniaria prevista a carico
di chi guida veicoli con prestazioni o velocità superiori alle consentite. Nonostante
il comma 5 dell’art 117 C.d.S contenga la possibilità di applicare sanzioni a
chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio
della patente, alla luce delle disposizioni delle direttive europee richiamate
nel novellato comma 1, per i motocicli, la limitazione si deve ritenere
operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o A1, semprechè,
naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa. Per espressa
previsione della stessa norma dell’art 117 C.d.S, possono essere oggetto di
sanzione solo i titolari di patente italiana, mentre non è più richiesto che il
titolare di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i
veicoli di prestazioni superiori a quelle richiamate.
3. TRASPORTO
DI BAMBINI SUI MOTOCILI O SUI CICLOMOTORI
L’art 2 del
decreto-legge, modificando l’art. 170 C.d.S, stabilisce che sui ciclomotori a
due ruote e sui motocicli è vietato il trasporto di bambini di età inferiore a
4 anni. Il comportamento illecito è oggetto della sanzione amministrativa
pecuniaria introdotta dal nuovo comma 6 bis dell’art. 170 che, tuttavia, non
prevede la decurtazione di punteggio dalla patente.
4. DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI VELOCITÀ DEI VEICOLI
Il
decreto-legge interviene sulle disposizioni dell’art 142 C.d.S in materia di
velocità dei veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di
incidente stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocità, il
decreto-legge introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente
dissuasivo, con l’inasprimento delle sanzioni principali ed accessorie per
condotte particolarmente pericolose.
La modifica
interessa sia l’apparato sanzionatorio che la procedura di accertamento degli
illeciti previsti da quella norma.
4.1 Aumento
delle sanzioni per eccesso di velocità
L’articolo
142 C.d.S è stato, perciò, modificato prevedendo un mirato incremento sia delle
sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una più
graduale modulazione in funzione dell’eccesso di velocità accertato,
stabilendo:
la
rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito;
infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti
per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto (v.
art 3 comma 1 lett. c) del decreto legge);
l’aumento
della durata della sospensione della patente di guida per le violazioni
correlate al commi 9 ed una durata molto più lunga per quelle previste dal
nuovo comma 9 bis dell’art 142 C.d.s;
la
possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la
velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già
accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale (v. art
3 comma 1 lett. a) del decreto-legge);
un
significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della
patente per l’ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di
oltre 40 km/h e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva
nelle violazioni dell’art 142 comma 9 bis correlate al superamento del limite
di oltre 60 Km/h (v. art 3 comma 1 lett e) del decreto-legge);
un aumento
dei punti sottratti dalla patente in occasione dell’accertamento delle
violazioni per eccesso di velocità (v. art 3 comma 2 del decreto-legge);
4.2
Sanzioni per eccesso di velocità dei veicoli pesanti
Quando una
delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell’art 142 C.d.S è
commessa alla guida di un veicolo pesante o di uno dei veicoli indicati
dall’art 142 comma 3 lettere b), e), f) g) h), i) ed l), le sanzioni pecuniarie
e la durata della sospensione della patente previste per quelle violazioni è
raddoppiata.
La norma
dell’art 142, comma 11, C.d.S, come modificata dall’articolo 3 comma 1 lett. d)
del decreto-legge stabilisce, inoltre, che, quando l’accertamento dell’eccesso
di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, siano applicate
anche le sanzioni previste dall’art 179 CDS per chi altera i dispositivi di
limitazione, dando così per “presunta” la violazione di tale norma.
Occorre
precisare, tuttavia, che la nuova disposizione dell’art 142 comma 11 limita
l’applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell’art 179 comma 2 bis CDS con
la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del
superamento dei limiti di velocità ai sensi dei
commi 9 e 9
bis dell’art.142, non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste
dal comma 2 bis dell’art 179 C.d.S. Resta salva la possibilità di contestare,
in modo autonomo, le violazioni di cui
all’art 179 commi 2 bis e 3, quando, dopo una verifica tecnica del mezzo, sia
provato che lo stesso era stato effettivamente oggetto di interventi di
alterazione del dispositivo di limitazione della velocità.
In ogni
caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di
limitazione della velocità, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3
dell’art 179 C.d.S deve essere applicata anche al titolare di licenza o
dell’autorizzazione per il trasporto di cose o di persone.
4.3
Segnalazione delle postazioni di controllo della velocità
La modifica
dell’art 142 introdotta dal comma 1 lett. b) dell’art.3 del decreto-legge
impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono
essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l’impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
Le
caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione
luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del Codice. dovranno essere stabilite con decreto del
Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, in corso di
approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere il testo al più presto.
Nelle more
della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di
approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle
postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed
autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi
alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo
dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui
veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 dal punto in
cui è collocato l’apparecchio di
rilevamento
della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le
seuenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA’” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA’”.
Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in
condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da
parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.
5. USO DEI
TELEFONO CELLULARI DURANTE LA GUIDA
La norma
che punisce il comportamento di chi utilizza il cellulare durante la guida,
molto pericoloso soprattutto perché impone necessariamente al conducente di
distogliere l’attenzione dalla strada, è stata oggetto di un inasprimento delle
relative sanzioni amministrative pecuniarie e di previsione, in caso di
recidiva biennale, della sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida (punto così modificato con circ. n. 26352 del 4.08.2007).
6. GUIDA IN
STATO DI EBBREZZA ALCOLICA O SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI
L’articolo
5 del decreto-legge modifica gli articoli 186 e 187 C.d.S in materia di guida
in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti e costituisce
una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della
guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti che
determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro
paese.
La nuova
norma interviene soprattutto sull’impianto sanzionatorio dei reati di guida in
stato di ebbrezza e di alterazione a seguito di uso di sostanze stupefacenti
che non risultava più adeguato alla reale gravità del fenomeno. La modifica
consente, altresì, di completare e dare maggiore incisività agli interventi
normativi precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003), che avevano previsto la
possibilità di effettuare accertamenti preliminari a campione su tutti i
conducenti e su conducenti coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso
l’incremento del numero dei controlli compiuti dalle Forze di Polizia.
La novella
chiarisce in modo definitivo che la competenza a giudicare dei reati
sopraindicati appartiene solo al Tribunale in composizione monocratica.
6.1
Adeguamento delle sanzioni dell’art 186 C.d.S
L’intervento
del decreto-legge sull’art 186 C.d.S:
adegua le
sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle
pene detentive e l’entità di quelle pecuniarie;
introduce 3
diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente, in funzione della
circostanza che lo stato di ebbrezza sia più o meno grave, punendo in modo più
pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico nel sangue superiore
a 1,5 gr/l (v. art 5, comma 1, lett a) del decreto-legge).
distingue,
graduandone le sanzioni, le violazioni solo potenzialmente pericolose da quelle
oggettivamente più gravi. Infatti le pene detentive e quelle pecuniarie sono
aumentate quando l’illecito è accertato a seguito di un incidente stradale
determinato dalla condotta imprudente del conducente in stato di ebbrezza (v
art. 5 comma 1 lett.a) del decreto-legge che introduce l’art 186 comma 2bis);
l’aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui
dall’incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso, a
fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi
conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori
che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del
conducente.
Con
riferimento al punto c) ed la nuova previsione normativa introdotta dall’art
186 comma 2 bis, la novella precisa che, a seguito dell’accertamento del reato,
sia disposto il fermo amministrativo del veicolo con il quale il conducente in
stato di ebbrezza alcolica ha provocato un incidente. Si fa presente che, non
trovando l’applicazione della sanzione accessoria di cui trattasi una specifica
disciplina attuativa nel Codice della Strada, essa deve essere applicata dal
giudice con la sentenza di condanna. Pertanto, richiamando le considerazioni
già svolta al punto 1 della presente circolare, l’operatore di polizia che ha
proceduto all’accertamento del reato, ove ne ricorrano i presupposti, può
disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art 321 C.p.p.
6.2
Sequestro del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di stupefacenti
La nuova
formulazione dell’art. 186 comma 2 non ha riprodotto le disposizioni già
contenute nell’ultima parte dello stesso comma abrogato dell’art 186 C.d.S che
consentivano agli organi di polizia procedenti di far recuperare il veicolo
condotto dalla persona in stato di ebbrezza alcolica quando non era possibile
affidare lo stesso ad altra persona idonea a condurlo.
La diversa
previsione normativa, tuttavia, in funzione degli obblighi generali attribuiti
alla Polizia Giudiziaria ed allo scopo di evitare che il reato di guida in
stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori conseguenze, consente agli ufficiali
di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non
c’è altra persona che può prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e
quando non sia possibile provvedere diversamente, di disporre il sequestro
preventivo il veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.
In analogia
a quanto sopra osservato per l’art. 186 C.d.S, è possibile prevedere che il
veicolo condotto da persona sotto l’effetto di stupefacenti e in assenza di
altro conducente idoneo, sia fatto sequestrare ai sensi dell’art 321 c.p.p.,
ove non sia possibile provvedere diversamente.
6.3
Depenalizzazione del reato di rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemico o
di uso di stupefacenti
Le
disposizioni dell’articolo 5, commi 1, lett c) e 2 lett d) depenalizzano il
reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica
dell’eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante
dall’assunzione di stupefacenti
Conformemente
ai principi ispiratori di analoghi interventi, la depenalizzazione di cui agli
artt 186 comma 7 e 187 comma 8 costruisce un sistema amministrativo dotato di
reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle
sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria una
valenza adeguata alla gravità dell’illecito.
Perciò,
accanto alla sanzione pecuniaria, si è prevista l’applicazione della
sospensione della patente e del fermo amministrativo del veicolo che, tuttavia,
può essere disposto solo se il veicolo non appartiene a persona estranea
all’illecito.
Gli
illeciti amministrativi di cui trattasi, peraltro, possono concorrere, ove la
sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione
psico-fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto
l’effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così
evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti
sanitari.
6.4.
Modifiche al regime sanzionatorio dell’art 187 C.d.S
Come l’art
186 C.d.S, anche art 187 CDS è stato oggetto di un significativo inasprimento
delle sanzioni penali previste per chi è sorpreso alla guida di un veicolo in
stato di alterazione dopo avare assunto stupefacenti.
Valgono le
stesse considerazioni svolte a proposito della modifica dell’art 186 anche per
quanto riguarda la previsione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo conseguente all’accertamento del reato in occasione
di un incidente stradale.
6.5 Ritiro
cautelare della patente in attesa dell’esito degli accertamenti sanitari
L’accertamento
dello stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti
richiede necessariamente l’effettuazione di esami di laboratorio, spesso molto
complessi, i cui tempi non sono sempre compatibili con le esigenze di
accertamento dei reati correlati alla conduzione di veicoli in stato di
alterazione.
In tali
circostanze, quando l’esito degli accertamenti sanitari effettuati sul
conducente non è immediatamente disponibile, allo scopo di evitare che una
persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a
condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza stradale, si è
previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il
conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari
all’accertamento dello stato di alterazione, possano disporre il ritiro della
patente di guida del conducente fino all’esito degli accertamenti e comunque per
non più di 10 giorni. La misura cautelare del ritiro, per la cui procedura di
applicazione si rinvia all’articolo 216 C.d.S, può essere disposta solo quando
lo stato di alterazione è manifestamente evidente per la presenza di
documentati sintomi e per l’esito positivo di precedenti accertamenti
qualitativi di screening.
La stessa procedura è applicabile anche in caso di ebbrezza alcolica su persone coinvolte in incidenti stradali e ricoverati in strutture ospedaliere quando non è possibile accertare lo stato di ebbrezza con l’ausilio di etilometri ma è necessario il ricorso ad esami di laboratorio su campioni di liquidi biologici prelevati in occasione del ricovero.
Si riporta anche la Circolare operativa n. 85 emanata dal Comando P.M. di Torino.
CIRCOLARE
N. 85 Operativa - OGGETTO: Circolazione Stradale. Modifiche al Codice della
Strada.
Decreto
Legge 3 agosto 2007, n. 117 - Circolare del Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3/08/2007.
Con il
Decreto Legge di cui all'oggetto, in vigore dal 4 agosto 2007, sono state
apportate importati modifiche alle norme del Codice della Strada.
E' stata
reintrodotta la previsione di una sanzione penale per la guida di autoveicoli e
motoveicoli:
senza aver
conseguito la patente di guida;
con patente
di guida revocata;
con patente
di guida non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti.
La nuova
sanzione è costituita da una ammenda da € 2.257,00 ad € 9.032,00. In caso di
reiterazione del reato nel biennio sarà applicata altresì la pena dell'arresto
fino ad un anno. La competenza è del Tribunale in composizione monocratica.
MODALITA'
OPERATIVE
In caso di
accertamento del reato di guida sprovvisto di patente, ai sensi dell'art. 116,
comma 13,
C.d.S., occorre procedere alla redazione della notizia di reato e di tutti gli
atti conseguenti e necessari.
Il Ministero ha chiarito che, seppure la nuova formulazione dell'art. 116 ha
mantenuto in vita le
disposizioni del successivo comma 18, che prevedono la sanzione amministrativa
accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, quando consegue a reato, tale sanzione accessoria
non trova una procedura
di
attuazione specifica nel Codice della Strada.
Pertanto,
in funzione dell'obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di
evitare che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori
conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di Procedura
Penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, dovranno
provvedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 cpp.
Nel caso in
cui il reato in oggetto sia stato commesso alla guida di un motoveicolo, dovrà
essere adottato altresì il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca
del veicolo, ai sensi dell'art. 213, comma 2 sexies, C.d.S. (vds. circolare
141/06, pag. 3).
E' stato
modificato l'impianto sanzionatorio dell'art. 117 C.d.S. relativo alle
limitazioni alla guida dei motocicli, con la finalità di adeguare la normativa
nazionale alle quella comunitaria in materia.
Comma 1
Per la
guida dei motocicli nel nostro Paese, valgono le limitazioni imposte al momento
del rilascio della patente di guida della categoria A, ovvero della
sottocategoria A1, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la
materia. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i
primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara
previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L'assenza
di tali limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa
comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di
potenza superiore, esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel
primo biennio dal rilascio della patente.
Comma 2 bis
Per la
guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di
categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal
comma 2 dell'art. 117 C.d.S., vengono introdotte limitazioni di guida di
veicoli con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. La limitazione in
oggetto non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide,
autorizzate ai sensi dell'art. 188 C.d.S., purché la persona invalida sia
presente sul veicolo.
Le nuove
disposizioni si applicano solo ai titolari di patenti di guida di categoria B
rilasciate a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del D.L. (4 agosto 2007).
Comma 5
Il
Ministero ha chiarito che, nonostante il comma 5 contenga la possibilità di
applicare sanzioni a chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre
anni dal rilascio della patente, alla luce delle disposizioni delle direttive
europee richiamate nel novellato comma 1, per i motocicli, la limitazione si
deve ritenere operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o A1,
semprechè, naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa.
Per espressa previsione della stessa norma possono essere oggetto di sanzione
solo i titolari di patente italiana, mentre non è più richiesto che il titolare
di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i veicoli di
prestazioni superiori a quelle richiamate.
Infine,
sono state inasprite le sanzioni pecuniarie, pertanto, la violazione dell'art.
117 sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a €
594,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da 2 a 8 mesi.
PRESEGNALAZIONE
DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO DELLA VELOCI
Viene
previsto nel nuovo comma 6 bis l'obbligo di segnalare in modo ben visibile, con
cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, l'utilizzo sulla rete stradale
delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità dei veicoli.
Tuttavia, tale norma andrà integrata con un successivo decreto ministeriale in
corso di approvazione.
Il
Ministero ha chiarito che nelle more della completa attuazione delle
disposizioni ministeriali, peraltro, ferma restando la cartellonistica di
segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata
sulle strade ed autostrade, le postazioni mobili di controllo dovranno essere
segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio
che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m dal punto in cui è collocato
l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio
variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: "CONTROLLO DI
VELOCITA" ovvero "RILEVAMENTO DI VELOCITA". Le segnalazioni di
cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in
modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in
transito e la tutela degli operatori di polizia.
Le
disposizioni procedurali relative al posizionamento della segnaletica di
presegnalamento saranno divulgate non appena sarà entrato in vigore il decreto
ministeriale di attuazione.
SANZIONI
PER ECCESSO DI VELOCITA’
Sono state
individuate quattro nuove fasce di superamento dei limiti di velocità
inasprendo le relative sanzioni pecuniarie ed accessorie, nonché i punti di
decurtazione:
superamento
dei limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h: sanzione amministrativa
pecuniaria da € 36,00 a € 148,00 (comma 7);
superamento
dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a € 594,00 - decurtazione punti
patente 5 (comma 8);
superamento
dei limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 370,00 a € 1458,00 - decurtazione punti
patente 10 - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da 3 a 6 mesi - in caso di una ulteriore violazione, in un periodo di
due anni, la sospensione della patente di guida è da 8 a 18 mesi (comma 9);
superamento
dei limiti massimi di velocità di oltre 60 km/h: sanzione amministrativa
pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 - decurtazione punti patente 10 - sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12
mesi - in caso di una ulteriore violazione in un periodo di due anni è prevista
la revoca della patente (comma 9 bis).
SANZIONI
PER ECCESSO DI VELOCITA' DEI VEICOLI PESANTI
Il comma 11
prevede che siano raddoppiate sia le sanzioni pecuniarie che quelle accessorie
qualora le violazioni siano commesse alla guida di :
autoveicoli
o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti
nella classe 1 quando viaggiano carichi (art. 168, comma 1 C.d.S.);
treni
costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio [lett. h), i), 1) art. 54
C.d.S.]; autobus e filobus di m.c.p.c. sup. a 8 t.;
autoveicoli
destinati al trasporto di cose o ad altri usi di m.c.p.c. sup. a 3,5 t. e fino
a 12 t.; autocarri di m.c.p.c. sup. a 5 t. se adoperati per il trasporto di
persone (art. 82, comma 6, C.d.S.); mezzi d'opera quando viaggiano a pieno
carico.
Quando
l'accertamento dell'eccesso di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore
di velocità, si applicano anche le sanzioni previste dall'art. 179 C.d.S. e
relative ai casi di alterazione dei dispositivi di limitazione. Il Ministero ha
precisato che tale applicazione è limitata alle sole sanzioni pecuniarie
previste dall'art. 179, comma 2 bis C.d.S., con la conseguenza che, le
eventuali sanzioni accessorie applicate per effetto del superamento dei limiti
di velocità ai sensi dei commi 9 e 9 bis dell'art. 142 C.d.S., non potranno
concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2 bis del citato
articolo.
Resta salva
la possibilità di contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui all'art.
179, commi 2 bis e 3, qualora, dopo una verifica tecnica del mezzo, venga
accertata l'effettiva alterazione del dispositivo di limitazione della
velocità.
In ogni
caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di
limitazione della velocità dovrà essere applicata, con separato verbale, la
sanzione di cui al comma 3 dell'art. 179 C.d.S, anche al titolare di licenza o
dell'autorizzazione per il trasporto di cose o di persone.
É stato
introdotto il divieto di trasportare sui motocicli e sui ciclomotori a due
ruote bambini minori di anni quattro. La violazione del nuovo comma 1 bis è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a € 594,00 e non è
stata prevista la decurtazione di punteggio.
Sono state
differenziate ed inasprite le sanzioni previste per l'uso di apparecchi radio
telefonici ovvero cuffie sonore durante la guida:
omesso
utilizzo, durante la guida, di lenti o apparecchi necessari ad integrare le
proprie deficienze e minorazioni (commi 1 e 3): sanzione amministrativa
pecuniaria da € 70,00 a € 285,00 - decurtazione punti patente 5;
utilizzo,
durante la marcia, di apparecchi radio telefonici ovvero cuffie sonore:
sanzione amministrativa pecuniaria da €148,00 a € 594,00 - decurtazione punti
patente 5 - in caso di una ulteriore violazione, nel corso di un biennio, si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da 1 a 3 mesi (commi 2 e 3 bis).
ART. 186
C.D.S. GUIDA IN STATO DI EBBREZZ4
Sono stati
previsti tre gradi di intensità della violazione, ai quali corrispondono tre
differenti livelli di sanzioni:
guida in
stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5
e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/1): ammenda da euro 500,00 ad euro
2.000,00 e arresto fino a un mese - sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
guida in
stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8
e non superiore all'1,5 grammi per litro (g/1): ammenda da euro 800,00 ad euro
3.200,00 e arresto fmo a tre mesi - sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno;
guida in
stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all' 1,5 grammi per litro
(g/1) - ammenda da euro 1.500,00 ad euro 6.000,00 arresto fino a 6 mesi -
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 2
anni;
Nei casi di
cui alle lett. b) e c) la pena detentiva può essere commutata nella misura
alternativa dello svolgimento di un'attività a titolo gratuito e continuativo
presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.
E' disposta
la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente di
autobus o di un veicolo di m.c.p.c. sup. a 3,5 t. o di complessi di veicoli,
ovvero in caso di recidiva nel biennio.
La nuova
formulazione dell'art. 186, comma 2, non ha riprodotto le disposizioni già
contenute nell'ultima parte dello stesso comma abrogato, che consentivano agli
organi di polizia procedenti di far recuperare il veicolo condotto dalla
persona in stato di ebbrezza alcolica quando non fosse possibile affidare lo
stesso ad altra persona idonea a condurlo.
Il
Ministero ha precisato che, la diversa previsione normativa, in funzione degli
obblighi generali attribuiti alla Polizia Giudiziaria ed allo scopo di evitare
che il reato di guida in stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori
conseguenze, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno
accertato, quando a bordo dello stesso non ci sia altra persona che possa
prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile
provvedere diversamente, di disporre il sequestro preventivo del veicolo ai
sensi dell'art. 321 cpp.
Fermo
restano il disposto dell'art. 379 Reg. Att. C.d.S. che stabilisce l'obbligo in
capo agli agenti operanti di "indicare nella notizia di reato le
circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in
particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida "
(sintomatologia), occorre precisare che, il nuovo impianto sanzionatorio,
graduando l'intensità delle sanzioni penali in base all'entità dello stato di
ebbrezza, limita di fatto la possibilità di procedere all'accertamento del
reato di guida in stato di ebbrezza esclusivamente sulla base della
sintomatologia accertata, in quanto, in tal caso, non sarà possibile riportare
nella notizia di reato l'elemento essenziale (quantificazione dell'ebbrezza)
necessario all'A.G. per l'irrogazione della relativa sanzione.
Pertanto,
si dispone che il reato di guida in stato di ebbrezza sia accertato sempre
attraverso l'utilizzo della strumentazione tecnica (etilometro), ovvero
mediante acquisizione della documentazione sanitaria (comma 5), viceversa
l'accertamento del reato solo su base esclusivamente sintomatologica, dovrà
essere limitato ai casi di effettiva indisponibilità o impossibilità ad
utilizzare la strumentazione tecnica (etilometro) ovvero ad acquisire la
documentazione sanitaria.
SINISTRO
STRADALE
Nei casi in
cui il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un
incidente stradale le pene previste sono raddoppiate ed è inoltre disposto il
fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell'incidente per 90 giorni, a meno
che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.
Il
Ministero ha precisato che, non trovando l'applicazione della sanzione
accessoria di cui trattasi una specifica disciplina attuativa nel C.d.S. essa
debba essere applicata dal giudice con la sentenza di condanna. Pertanto,
l'operatore di polizia che ha proceduto all'accertamento del reato (non potendo
adottare immediatamente il provvedimento di fermo, che sarà successivamente
disposto dall'A.C. in sede di condanna), nel caso in cui a bordo dello stesso
non ci sia altra persona che possa prenderlo in consegna e condurlo
legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, dovrà
procedere (ove ne ricorrano i presupposti) all'adozione del sequestro
giudiziario preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 cpp.
RIFIUTO DI
SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI
È stato
depenalizzato il caso di rifiuto dell'accertamento. Per la violazione del comma
7 sono previste, a carico del conducente, le seguenti sanzioni:
a) sanzione
amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 10.000,00 - sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni -
fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea alla violazione;
b) in caso
di incidente stradale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €
3.000,00 a €
12.000,00 -
la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo
da 6
mesi a 2
anni - il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo
appartenga
a persona estranea alla violazione.
Quando lo
stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre
disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida.
Il
Ministero ha precisato che gli illeciti amministrativi di cui trattasi,
peraltro, possono concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione
adeguata dello stato di alterazione psicofisica, con i reati di guida in stato
di ebbrezza odi alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, soprattutto quando
lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza
l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari (vanno tuttavia evidenziate le
considerazioni sopra espresse e relative alla redazione della notizia di reato
esclusivamente sulla base della sintomatologia).
RITIRO
CAUTELARE DELLA PATENTE
Le
disposizioni dell'art. 187, comma 5 bis, relative al ritiro cautelativo della
patente di guida, si applicano anche alla guida in stato di ebbrezza (vedi
paragrafo successivo).
ART. 187
C.D.S.
Sono state
introdotte nel comma 1 dell'art. 187 specifiche sanzioni per la guida in stato
di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope, la competenza è del Tribunale in composizione monocratica: ammenda
da € 1.000,00 a € 4.000,00 e l'arresto fino a tre mesi, anche in questo caso è
possibile richiedere la misura alternativa - sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
La patente
di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un
autobus o di un veicolo di m.c.p.c. superiore a 3,5 t. o di complessi di
veicoli ovvero in caso di recidiva nel biennio.
Poiché a
seguito dell'abrogazione del comma 7 dell'art. 187, non è stata aggiornata la
tabella di decurtazione di punteggio allegata all'art. 126 bis C.d.S., ne
consegue che la prevista decurtazione di punti 10 per la guida in stato
alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope
precedentemente prevista dal comma 7 ed adesso punita dai commi 1e 1 bis sia di
fatto inapplicabile, pertanto, non dovrà più essere riportata la relativa
annotazione sul verbale di contestazione.
Se il
conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono
raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Le medesime
considerazioni espresse dal Ministero per l'applicabilità del fermo in caso di
accertamento della guida in stato di ebbrezza a seguito di sinistro stradale
valgono anche per l'art. 187 C.d.S. Pertanto, l'operatore di polizia che ha
proceduto all'accertamento del reato (non potendo adottare immediatamente il
provvedimento di fermo, che sarà successivamente disposto dall'A.C. in sede di
condanna), nel caso in cui a bordo dello stesso non ci sia altra persona che
possa prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia
possibile provvedere diversamente, dovrà procedere (ove ne ricorrano i
presupposti) all'adozione del sequestro giudiziario preventivo del veicolo ai
sensi dell'art. 321 cpp.
RIFIUTO DI
SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI
Per il caso
di rifiuto si applicano le medesime sanzioni amministrative previste dall'art.
186, comma 7, C.d.S. (vedi paragrafo precedente).
RITIRO
CAUTELARE DELLA PATENTE
Quando
l'esito degli accertamenti sanitari effettuati sul conducente ai sensi
dell'art. 187, commi 3, 4 e 5, C.d.S. non sia immediatamente disponibile, allo
scopo di evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica
possa continuare a condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza
stradale, il nuovo comma 5 bis ha previsto che gli organi di polizia stradale
che hanno accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria per
effettuare gli esami necessari all'accertamento dello stato di possano disporre
il ritiro della patente di guida del conducente fino all'esito degli
accertamenti e comunque per non più di 10 giorni. La patente ritirata è
depositata presso l'Ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 216 C.d.S. in quanto compatibili.
Per
l'adozione della misura cautelare del ritiro della patente devono sussistere
congiuntamente le seguenti condizioni:
gli
accertamenti preliminari (precursori) devono aver dato esito positivo;
lo stato di
alterazione deve essere manifestamente evidente per la presenza di documentati
sintomi ; gli accertamenti sanitari non sono essere immediatamente disponibili.
Le norme
del C.d.S. aggiornate con le modifiche introdotte dal decreto legge, e le
circolari Ministeriali in materia sono state riportate nell'appendice normativa
allegata alla presente circolare.