Circ. Min. interno N. 300/A/1/26352/1 0 1/3/3/9 del 3 agosto 2007 - Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne l’immediata applicazione. (In calce alla presente si riporta la Circolare operativa n. 85 emanata dal Comando P.M. di Torino)

 

Si rende noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un decreto legge recante modifiche urgenti al Codice della Strada, con l’espressa previsione che il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Nel trasmettere una copia informale del testo del citato provvedimento d’urgenza, si forniscono le prime indicazioni applicative, con riserva di eventuali ulteriori precisazioni.

 

1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GUIDA SENZA PATENTE

L’art 1 del decreto-legge apporta modifiche all’art. 116 C.d.S in materia di patenti di guida e, in particolare, novellando completamente il comma 13 dell’art 116, stabilisce che la guida di motoveicoli o autoveicoli senza patente, con patente revocata o mai rinnovata, costituisce nuovamente illecito penale di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

La norma del decreto-legge mantiene in vita le disposizioni del successivo comma 18 dell’art 116 C.d.S che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o con patente revocata.

Tuttavia, quando consegue a reato, tale sanzione accessoria non trova una procedura di attuazione specifica nel Codice della Strada, né, pare, che le disposizioni dell’art 214 C.d.S, che detta una procedura per il fermo amministrativo conseguente all’accertamento di un illecito amministrativo, siano compatibili con la natura e la procedura di accertamento del reato previsto dalla nuova formulazione dell’art 116 comma 13 C.d.S.

Pertanto, in funzione dell’obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di evitare che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di Procedura Penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, provvederanno al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.

 

2. LIMITAZIONI NELLA GUIDA DA PARTE DEI NEOPATENTATI

L’art 2 del decreto-legge interviene in modo significativo sulle disposizioni dell’art 117 C.d.S, stabilendo che:

a) per la guida dei motocicli nel nostro paese, valgono le limitazioni imposte al momento del rilascio della patente di guida della categoria A ovvero della sottocategoria A1, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la materia. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L’assenza di tali limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore, esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente.

b) per la guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal comma 2 dell’art 117 C.d.S, vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. La limitazione, che non troverà applicazione in nessun caso nei confronti dei veicoli adibiti al servizio di persone diversamente abili, autorizzati ai sensi dell’art 188 C.d.S, opera per i primi tre anni dal rilascio della patente B.

Occorre precisare, tuttavia, che, mentre le limitazioni richiamate alla precedente lettera a) ed introdotte nel comma 1 dell’art 117 C.d.S sono immediatamente operative, quelle indicate nella lettera b), che sono contenute nel nuovo comma 2 bis dell’art 117 C.d.S, sono destinate ad operare solo nei confronti di coloro che conseguiranno la patente dopo 180 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Il comma 5 dell’art 117 C.d.S. è stato oggetto di modifiche normative tendenti, soprattutto, ad aumentare l’entità della sanzione pecuniaria prevista a carico di chi guida veicoli con prestazioni o velocità superiori alle consentite. Nonostante il comma 5 dell’art 117 C.d.S contenga la possibilità di applicare sanzioni a chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio della patente, alla luce delle disposizioni delle direttive europee richiamate nel novellato comma 1, per i motocicli, la limitazione si deve ritenere operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o A1, semprechè, naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa. Per espressa previsione della stessa norma dell’art 117 C.d.S, possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana, mentre non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i veicoli di prestazioni superiori a quelle richiamate.

 

3. TRASPORTO DI BAMBINI SUI MOTOCILI O SUI CICLOMOTORI

L’art 2 del decreto-legge, modificando l’art. 170 C.d.S, stabilisce che sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli è vietato il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni. Il comportamento illecito è oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria introdotta dal nuovo comma 6 bis dell’art. 170 che, tuttavia, non prevede la decurtazione di punteggio dalla patente.

 

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VELOCITÀ DEI VEICOLI

Il decreto-legge interviene sulle disposizioni dell’art 142 C.d.S in materia di velocità dei veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di incidente stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocità, il decreto-legge introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente dissuasivo, con l’inasprimento delle sanzioni principali ed accessorie per condotte particolarmente pericolose.

La modifica interessa sia l’apparato sanzionatorio che la procedura di accertamento degli illeciti previsti da quella norma.

 

4.1 Aumento delle sanzioni per eccesso di velocità

L’articolo 142 C.d.S è stato, perciò, modificato prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una più graduale modulazione in funzione dell’eccesso di velocità accertato, stabilendo:

la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto (v. art 3 comma 1 lett. c) del decreto legge);

l’aumento della durata della sospensione della patente di guida per le violazioni correlate al commi 9 ed una durata molto più lunga per quelle previste dal nuovo comma 9 bis dell’art 142 C.d.s;

la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale (v. art 3 comma 1 lett. a) del decreto-legge);

un significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della patente per l’ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di oltre 40 km/h e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva nelle violazioni dell’art 142 comma 9 bis correlate al superamento del limite di oltre 60 Km/h (v. art 3 comma 1 lett e) del decreto-legge);

un aumento dei punti sottratti dalla patente in occasione dell’accertamento delle violazioni per eccesso di velocità (v. art 3 comma 2 del decreto-legge);

 

4.2 Sanzioni per eccesso di velocità dei veicoli pesanti

Quando una delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell’art 142 C.d.S è commessa alla guida di un veicolo pesante o di uno dei veicoli indicati dall’art 142 comma 3 lettere b), e), f) g) h), i) ed l), le sanzioni pecuniarie e la durata della sospensione della patente previste per quelle violazioni è raddoppiata.

La norma dell’art 142, comma 11, C.d.S, come modificata dall’articolo 3 comma 1 lett. d) del decreto-legge stabilisce, inoltre, che, quando l’accertamento dell’eccesso di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, siano applicate anche le sanzioni previste dall’art 179 CDS per chi altera i dispositivi di limitazione, dando così per “presunta” la violazione di tale norma.

Occorre precisare, tuttavia, che la nuova disposizione dell’art 142 comma 11 limita l’applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell’art 179 comma 2 bis CDS con la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del superamento dei limiti di velocità ai sensi dei

commi 9 e 9 bis dell’art.142, non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2 bis dell’art 179 C.d.S. Resta salva la possibilità di contestare, in modo autonomo, le  violazioni di cui all’art 179 commi 2 bis e 3, quando, dopo una verifica tecnica del mezzo, sia provato che lo stesso era stato effettivamente oggetto di interventi di alterazione del dispositivo di limitazione della velocità.

In ogni caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di limitazione della velocità, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3 dell’art 179 C.d.S deve essere applicata anche al titolare di licenza o dell’autorizzazione per il trasporto di cose o di persone.

 

4.3 Segnalazione delle postazioni di controllo della velocità

La modifica dell’art 142 introdotta dal comma 1 lett. b) dell’art.3 del decreto-legge impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice. dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, in corso di approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere il testo al più presto.

Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 dal punto in cui è collocato l’apparecchio di

rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seuenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA’” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA’”. Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.

 

5. USO DEI TELEFONO CELLULARI DURANTE LA GUIDA (Art. 173 cds)

La norma che punisce il comportamento di chi utilizza il cellulare durante la guida, molto pericoloso soprattutto perché impone necessariamente al conducente di distogliere l’attenzione dalla strada, è stata oggetto di un inasprimento delle relative sanzioni amministrative pecuniarie e di previsione, in caso di recidiva biennale, della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (punto così modificato con circ. n. 26352 del 4.08.2007).

 

6. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA O SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI

L’articolo 5 del decreto-legge modifica gli articoli 186 e 187 C.d.S in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti e costituisce una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti che determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro paese.

La nuova norma interviene soprattutto sull’impianto sanzionatorio dei reati di guida in stato di ebbrezza e di alterazione a seguito di uso di sostanze stupefacenti che non risultava più adeguato alla reale gravità del fenomeno. La modifica consente, altresì, di completare e dare maggiore incisività agli interventi normativi precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003), che avevano previsto la possibilità di effettuare accertamenti preliminari a campione su tutti i conducenti e su conducenti coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso l’incremento del numero dei controlli compiuti dalle Forze di Polizia.

La novella chiarisce in modo definitivo che la competenza a giudicare dei reati sopraindicati appartiene solo al Tribunale in composizione monocratica.

 

 

6.1 Adeguamento delle sanzioni dell’art 186 C.d.S

L’intervento del decreto-legge sull’art 186 C.d.S:

adegua le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive e l’entità di quelle pecuniarie;

introduce 3 diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente, in funzione della circostanza che lo stato di ebbrezza sia più o meno grave, punendo in modo più pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 gr/l (v. art 5, comma 1, lett a) del decreto-legge).

distingue, graduandone le sanzioni, le violazioni solo potenzialmente pericolose da quelle oggettivamente più gravi. Infatti le pene detentive e quelle pecuniarie sono aumentate quando l’illecito è accertato a seguito di un incidente stradale determinato dalla condotta imprudente del conducente in stato di ebbrezza (v art. 5 comma 1 lett.a) del decreto-legge che introduce l’art 186 comma 2bis); l’aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui dall’incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso, a fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del conducente.

Con riferimento al punto c) ed la nuova previsione normativa introdotta dall’art 186 comma 2 bis, la novella precisa che, a seguito dell’accertamento del reato, sia disposto il fermo amministrativo del veicolo con il quale il conducente in stato di ebbrezza alcolica ha provocato un incidente. Si fa presente che, non trovando l’applicazione della sanzione accessoria di cui trattasi una specifica disciplina attuativa nel Codice della Strada, essa deve essere applicata dal giudice con la sentenza di condanna. Pertanto, richiamando le considerazioni già svolta al punto 1 della presente circolare, l’operatore di polizia che ha proceduto all’accertamento del reato, ove ne ricorrano i presupposti, può disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art 321 C.p.p.

 

6.2 Sequestro del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti

La nuova formulazione dell’art. 186 comma 2 non ha riprodotto le disposizioni già contenute nell’ultima parte dello stesso comma abrogato dell’art 186 C.d.S che consentivano agli organi di polizia procedenti di far recuperare il veicolo condotto dalla persona in stato di ebbrezza alcolica quando non era possibile affidare lo stesso ad altra persona idonea a condurlo.

La diversa previsione normativa, tuttavia, in funzione degli obblighi generali attribuiti alla Polizia Giudiziaria ed allo scopo di evitare che il reato di guida in stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori conseguenze, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non c’è altra persona che può prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, di disporre il sequestro preventivo il veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.

In analogia a quanto sopra osservato per l’art. 186 C.d.S, è possibile prevedere che il veicolo condotto da persona sotto l’effetto di stupefacenti e in assenza di altro conducente idoneo, sia fatto sequestrare ai sensi dell’art 321 c.p.p., ove non sia possibile provvedere diversamente.

 

6.3 Depenalizzazione del reato di rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemico o di uso di stupefacenti

Le disposizioni dell’articolo 5, commi 1, lett c) e 2 lett d) depenalizzano il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica dell’eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di stupefacenti

Conformemente ai principi ispiratori di analoghi interventi, la depenalizzazione di cui agli artt 186 comma 7 e 187 comma 8 costruisce un sistema amministrativo dotato di reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria una valenza adeguata alla gravità dell’illecito.

Perciò, accanto alla sanzione pecuniaria, si è prevista l’applicazione della sospensione della patente e del fermo amministrativo del veicolo che, tuttavia, può essere disposto solo se il veicolo non appartiene a persona estranea all’illecito.

Gli illeciti amministrativi di cui trattasi, peraltro, possono concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto l’effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.

 

6.4. Modifiche al regime sanzionatorio dell’art 187 C.d.S

Come l’art 186 C.d.S, anche art 187 CDS è stato oggetto di un significativo inasprimento delle sanzioni penali previste per chi è sorpreso alla guida di un veicolo in stato di alterazione dopo avare assunto stupefacenti.

Valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della modifica dell’art 186 anche per quanto riguarda la previsione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo conseguente all’accertamento del reato in occasione di un incidente stradale.

 

6.5 Ritiro cautelare della patente in attesa dell’esito degli accertamenti sanitari

L’accertamento dello stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti richiede necessariamente l’effettuazione di esami di laboratorio, spesso molto complessi, i cui tempi non sono sempre compatibili con le esigenze di accertamento dei reati correlati alla conduzione di veicoli in stato di alterazione.

In tali circostanze, quando l’esito degli accertamenti sanitari effettuati sul conducente non è immediatamente disponibile, allo scopo di evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza stradale, si è previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari all’accertamento dello stato di alterazione, possano disporre il ritiro della patente di guida del conducente fino all’esito degli accertamenti e comunque per non più di 10 giorni. La misura cautelare del ritiro, per la cui procedura di applicazione si rinvia all’articolo 216 C.d.S, può essere disposta solo quando lo stato di alterazione è manifestamente evidente per la presenza di documentati sintomi e per l’esito positivo di precedenti accertamenti qualitativi di screening.

La stessa procedura è applicabile anche in caso di ebbrezza alcolica su persone coinvolte in incidenti stradali e ricoverati in strutture ospedaliere quando non è possibile accertare lo stato di ebbrezza con l’ausilio di etilometri ma è necessario il ricorso ad esami di laboratorio su campioni di liquidi biologici prelevati in occasione del ricovero.

 

Si riporta anche la Circolare operativa n. 85 emanata dal Comando P.M. di Torino.

CIRCOLARE N. 85 Operativa - OGGETTO: Circolazione Stradale. Modifiche al Codice della Strada.

Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117 - Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3/08/2007.

Con il Decreto Legge di cui all'oggetto, in vigore dal 4 agosto 2007, sono state apportate importati modifiche alle norme del Codice della Strada.

 

ART. 116 C.D.S.

E' stata reintrodotta la previsione di una sanzione penale per la guida di autoveicoli e motoveicoli:

senza aver conseguito la patente di guida;

con patente di guida revocata;

con patente di guida non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti.

La nuova sanzione è costituita da una ammenda da € 2.257,00 ad € 9.032,00. In caso di reiterazione del reato nel biennio sarà applicata altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. La competenza è del Tribunale in composizione monocratica.

MODALITA' OPERATIVE

In caso di accertamento del reato di guida sprovvisto di patente, ai sensi dell'art. 116, comma 13,
C.d.S., occorre procedere alla redazione della notizia di reato e di tutti gli atti conseguenti e necessari.
Il Ministero ha chiarito che, seppure la nuova formulazione dell'art. 116 ha mantenuto in vita le
disposizioni del successivo comma 18, che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, quando consegue a reato, tale sanzione accessoria non trova una procedura

di attuazione specifica nel Codice della Strada.

Pertanto, in funzione dell'obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di evitare che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di Procedura Penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, dovranno provvedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 cpp.

Nel caso in cui il reato in oggetto sia stato commesso alla guida di un motoveicolo, dovrà essere adottato altresì il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 213, comma 2 sexies, C.d.S. (vds. circolare 141/06, pag. 3).

 

ART. 117 C.D.S.

E' stato modificato l'impianto sanzionatorio dell'art. 117 C.d.S. relativo alle limitazioni alla guida dei motocicli, con la finalità di adeguare la normativa nazionale alle quella comunitaria in materia.

Comma 1

Per la guida dei motocicli nel nostro Paese, valgono le limitazioni imposte al momento del rilascio della patente di guida della categoria A, ovvero della sottocategoria A1, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la materia. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L'assenza di tali limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore, esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente.

Comma 2 bis

Per la guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal comma 2 dell'art. 117 C.d.S., vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. La limitazione in oggetto non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188 C.d.S., purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

Le nuove disposizioni si applicano solo ai titolari di patenti di guida di categoria B rilasciate a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. (4 agosto 2007).

Comma 5

Il Ministero ha chiarito che, nonostante il comma 5 contenga la possibilità di applicare sanzioni a chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio della patente, alla luce delle disposizioni delle direttive europee richiamate nel novellato comma 1, per i motocicli, la limitazione si deve ritenere operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o A1, semprechè, naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa. Per espressa previsione della stessa norma possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana, mentre non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i veicoli di prestazioni superiori a quelle richiamate.

Infine, sono state inasprite le sanzioni pecuniarie, pertanto, la violazione dell'art. 117 sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a € 594,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 2 a 8 mesi.


PRESEGNALAZIONE DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO DELLA VELOCI (art. 142 cds)

Viene previsto nel nuovo comma 6 bis l'obbligo di segnalare in modo ben visibile, con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, l'utilizzo sulla rete stradale delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità dei veicoli. Tuttavia, tale norma andrà integrata con un successivo decreto ministeriale in corso di approvazione.

Il Ministero ha chiarito che nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: "CONTROLLO DI VELOCITA" ovvero "RILEVAMENTO DI VELOCITA". Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.

Le disposizioni procedurali relative al posizionamento della segnaletica di presegnalamento saranno divulgate non appena sarà entrato in vigore il decreto ministeriale di attuazione.

 

SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITA’ (art. 142 cds)

Sono state individuate quattro nuove fasce di superamento dei limiti di velocità inasprendo le relative sanzioni pecuniarie ed accessorie, nonché i punti di decurtazione:

superamento dei limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h: sanzione amministrativa pecuniaria da € 36,00 a € 148,00 (comma 7);

superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h: sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a € 594,00 - decurtazione punti patente 5 (comma 8);

superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h: sanzione amministrativa pecuniaria da € 370,00 a € 1458,00 - decurtazione punti patente 10 - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi - in caso di una ulteriore violazione, in un periodo di due anni, la sospensione della patente di guida è da 8 a 18 mesi (comma 9);

superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 60 km/h: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 - decurtazione punti patente 10 - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi - in caso di una ulteriore violazione in un periodo di due anni è prevista la revoca della patente (comma 9 bis).

 

SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITA' DEI VEICOLI PESANTI

Il comma 11 prevede che siano raddoppiate sia le sanzioni pecuniarie che quelle accessorie qualora le violazioni siano commesse alla guida di :

autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 quando viaggiano carichi (art. 168, comma 1 C.d.S.);

treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio [lett. h), i), 1) art. 54 C.d.S.]; autobus e filobus di m.c.p.c. sup. a 8 t.;

autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi di m.c.p.c. sup. a 3,5 t. e fino a 12 t.; autocarri di m.c.p.c. sup. a 5 t. se adoperati per il trasporto di persone (art. 82, comma 6, C.d.S.); mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico.

Quando l'accertamento dell'eccesso di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, si applicano anche le sanzioni previste dall'art. 179 C.d.S. e relative ai casi di alterazione dei dispositivi di limitazione. Il Ministero ha precisato che tale applicazione è limitata alle sole sanzioni pecuniarie previste dall'art. 179, comma 2 bis C.d.S., con la conseguenza che, le eventuali sanzioni accessorie applicate per effetto del superamento dei limiti di velocità ai sensi dei commi 9 e 9 bis dell'art. 142 C.d.S., non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2 bis del citato articolo.

Resta salva la possibilità di contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui all'art. 179, commi 2 bis e 3, qualora, dopo una verifica tecnica del mezzo, venga accertata l'effettiva alterazione del dispositivo di limitazione della velocità.

In ogni caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di limitazione della velocità dovrà essere applicata, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3 dell'art. 179 C.d.S, anche al titolare di licenza o dell'autorizzazione per il trasporto di cose o di persone.

 

ART. 170 C.D.S.

É stato introdotto il divieto di trasportare sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote bambini minori di anni quattro. La violazione del nuovo comma 1 bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a € 594,00 e non è stata prevista la decurtazione di punteggio.

 

ART. 173 C.D.S.

Sono state differenziate ed inasprite le sanzioni previste per l'uso di apparecchi radio telefonici ovvero cuffie sonore durante la guida:

omesso utilizzo, durante la guida, di lenti o apparecchi necessari ad integrare le proprie deficienze e minorazioni (commi 1 e 3): sanzione amministrativa pecuniaria da € 70,00 a € 285,00 - decurtazione punti patente 5;

utilizzo, durante la marcia, di apparecchi radio telefonici ovvero cuffie sonore: sanzione amministrativa pecuniaria da €148,00 a € 594,00 - decurtazione punti patente 5 - in caso di una ulteriore violazione, nel corso di un biennio, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi (commi 2 e 3 bis).

 

ART. 186 C.D.S. GUIDA IN STATO DI EBBREZZ4

Sono stati previsti tre gradi di intensità della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni:

guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/1): ammenda da euro 500,00 ad euro 2.000,00 e arresto fino a un mese - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro (g/1): ammenda da euro 800,00 ad euro 3.200,00 e arresto fmo a tre mesi - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno;

guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all' 1,5 grammi per litro (g/1) - ammenda da euro 1.500,00 ad euro 6.000,00 arresto fino a 6 mesi - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 anni;

Nei casi di cui alle lett. b) e c) la pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un'attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.

E' disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di m.c.p.c. sup. a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

La nuova formulazione dell'art. 186, comma 2, non ha riprodotto le disposizioni già contenute nell'ultima parte dello stesso comma abrogato, che consentivano agli organi di polizia procedenti di far recuperare il veicolo condotto dalla persona in stato di ebbrezza alcolica quando non fosse possibile affidare lo stesso ad altra persona idonea a condurlo.

Il Ministero ha precisato che, la diversa previsione normativa, in funzione degli obblighi generali attribuiti alla Polizia Giudiziaria ed allo scopo di evitare che il reato di guida in stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori conseguenze, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non ci sia altra persona che possa prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, di disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 cpp.

Fermo restano il disposto dell'art. 379 Reg. Att. C.d.S. che stabilisce l'obbligo in capo agli agenti operanti di "indicare nella notizia di reato le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida " (sintomatologia), occorre precisare che, il nuovo impianto sanzionatorio, graduando l'intensità delle sanzioni penali in base all'entità dello stato di ebbrezza, limita di fatto la possibilità di procedere all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza esclusivamente sulla base della sintomatologia accertata, in quanto, in tal caso, non sarà possibile riportare nella notizia di reato l'elemento essenziale (quantificazione dell'ebbrezza) necessario all'A.G. per l'irrogazione della relativa sanzione.

Pertanto, si dispone che il reato di guida in stato di ebbrezza sia accertato sempre attraverso l'utilizzo della strumentazione tecnica (etilometro), ovvero mediante acquisizione della documentazione sanitaria (comma 5), viceversa l'accertamento del reato solo su base esclusivamente sintomatologica, dovrà essere limitato ai casi di effettiva indisponibilità o impossibilità ad utilizzare la strumentazione tecnica (etilometro) ovvero ad acquisire la documentazione sanitaria.

 

SINISTRO STRADALE

Nei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale le pene previste sono raddoppiate ed è inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell'incidente per 90 giorni, a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.

Il Ministero ha precisato che, non trovando l'applicazione della sanzione accessoria di cui trattasi una specifica disciplina attuativa nel C.d.S. essa debba essere applicata dal giudice con la sentenza di condanna. Pertanto, l'operatore di polizia che ha proceduto all'accertamento del reato (non potendo adottare immediatamente il provvedimento di fermo, che sarà successivamente disposto dall'A.C. in sede di condanna), nel caso in cui a bordo dello stesso non ci sia altra persona che possa prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, dovrà procedere (ove ne ricorrano i presupposti) all'adozione del sequestro giudiziario preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 cpp.

 

RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI

È stato depenalizzato il caso di rifiuto dell'accertamento. Per la violazione del comma 7 sono previste, a carico del conducente, le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 10.000,00 - sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni - fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione;

b) in caso di incidente stradale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a €

12.000,00 - la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6

mesi a 2 anni - il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo

appartenga a persona estranea alla violazione.

Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Il Ministero ha precisato che gli illeciti amministrativi di cui trattasi, peraltro, possono concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico­fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza odi alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari (vanno tuttavia evidenziate le considerazioni sopra espresse e relative alla redazione della notizia di reato esclusivamente sulla base della sintomatologia).

 

RITIRO CAUTELARE DELLA PATENTE

Le disposizioni dell'art. 187, comma 5 bis, relative al ritiro cautelativo della patente di guida, si applicano anche alla guida in stato di ebbrezza (vedi paragrafo successivo).

ART. 187 C.D.S.

Sono state introdotte nel comma 1 dell'art. 187 specifiche sanzioni per la guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, la competenza è del Tribunale in composizione monocratica: ammenda da € 1.000,00 a € 4.000,00 e l'arresto fino a tre mesi, anche in questo caso è possibile richiedere la misura alternativa - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di m.c.p.c. superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli ovvero in caso di recidiva nel biennio.

Poiché a seguito dell'abrogazione del comma 7 dell'art. 187, non è stata aggiornata la tabella di decurtazione di punteggio allegata all'art. 126 bis C.d.S., ne consegue che la prevista decurtazione di punti 10 per la guida in stato alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope precedentemente prevista dal comma 7 ed adesso punita dai commi 1e 1 bis sia di fatto inapplicabile, pertanto, non dovrà più essere riportata la relativa annotazione sul verbale di contestazione.

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Le medesime considerazioni espresse dal Ministero per l'applicabilità del fermo in caso di accertamento della guida in stato di ebbrezza a seguito di sinistro stradale valgono anche per l'art. 187 C.d.S. Pertanto, l'operatore di polizia che ha proceduto all'accertamento del reato (non potendo adottare immediatamente il provvedimento di fermo, che sarà successivamente disposto dall'A.C. in sede di condanna), nel caso in cui a bordo dello stesso non ci sia altra persona che possa prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, dovrà procedere (ove ne ricorrano i presupposti) all'adozione del sequestro giudiziario preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 cpp.

 

RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI

Per il caso di rifiuto si applicano le medesime sanzioni amministrative previste dall'art. 186, comma 7, C.d.S. (vedi paragrafo precedente).

 

RITIRO CAUTELARE DELLA PATENTE

Quando l'esito degli accertamenti sanitari effettuati sul conducente ai sensi dell'art. 187, commi 3, 4 e 5, C.d.S. non sia immediatamente disponibile, allo scopo di evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza stradale, il nuovo comma 5 bis ha previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari all'accertamento dello stato di possano disporre il ritiro della patente di guida del conducente fino all'esito degli accertamenti e comunque per non più di 10 giorni. La patente ritirata è depositata presso l'Ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 C.d.S. in quanto compatibili.

Per l'adozione della misura cautelare del ritiro della patente devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni:

gli accertamenti preliminari (precursori) devono aver dato esito positivo;

lo stato di alterazione deve essere manifestamente evidente per la presenza di documentati sintomi ; gli accertamenti sanitari non sono essere immediatamente disponibili.

Le norme del C.d.S. aggiornate con le modifiche introdotte dal decreto legge, e le circolari Ministeriali in materia sono state riportate nell'appendice normativa allegata alla presente circolare.